PER UNA RIFORMA DELLA DOCENZA A CONTRATTO
Oggetto: proposta per una riforma del DM 21.05.1998 n. 242, recante il regolamento per la disciplina dei professori a contratto
L’obiettivo del legislatore (DPR 11.07.1980 n. 382, art. 25 e DM 21.05.1998 n. 242) di immettere nell’Università competenze del mondo del lavoro è stato stravolto alla radice, visto l’impiego sistematico della docenza a contratto per sopperire all’aumento dei carichi didattici determinatosi con la riforma degli ordinamenti didattici del 1999 (il cosiddetto “3+2”), e in armonia con il parallelo tentativo di aziendalizzazione dell’università, che ha condotto a considerare il corpo docente sempre più in termini di costo del lavoro. Le docenze a contratto coprono ormai un’ampia parte dell’offerta formativa degli atenei italiani, stimabile in percentuali spesso superiori al 50% della didattica complessiva: non si spiegherebbe altrimenti il recente decreto che obbliga a contenerne l’utilizzo entro quella soglia. Le cause di questo dilagare risiedono non soltanto nella carenza di risorse (nel 2002 l’Italia ha destinato a ricerca e sviluppo appena lo 0,9% del PIL, una delle percentuali più basse nell’ambito dei paesi OCSE), ma ancora nella temerarietà delle scelte politiche ed accademiche dell’ultimo decennio. Tra il 1999 e il 2006 il numero degli ordinari è cresciuto del 47% (+ 6.324), mentre si è registrato un incremento assai lieve di associati e ricercatori (l’incremento di questi ultimi è apparente, perché legato ai concorsi riservati per tecnici laureati). L’aumento progressivo dei contratti di docenza, per un 25% nel solo a.a. 2001-02 (dati CNVSU), ha reso possibile l’attuazione a costo zero della riforma del “3+2” e il moltiplicarsi indiscriminato di nuove sedi universitarie. Un docente a contratto, infatti, costa mediamente tra i mille e i due mila euro l’anno, a fronte di un impegno continuativo che richiede una disponibilità annuale per gli esami, il ricevimento degli studenti, la supervisione delle tesi di laurea, lo svolgimento – inscindibile dalla didattica universitaria – di un’attività di ricerca, per la quale non viene disposta alcuna retribuzione, né tanto meno l’accesso a fondi o a rimborsi per le missioni. Un ulteriore problema è costituito dai profili alquanto differenziati dei professori a contratto, specie in assenza di un’anagrafe nazionale dettagliata, su cui fondare indagini analitiche approfondite e prospettive di risoluzione. I rilievi che seguono si limitano ad osservare alcune tipologie, senza pretese di esaustività. Vi sono i professionisti con partita IVA o i dipendenti di altri enti pubblici, per i quali la docenza a contratto si configura come una collaborazione occasionale, apportatrice talora di competenze esterne, ma spesso sporadica, incapace di garantire quella continuità di presenza necessaria alla vita dell’istituzione universitaria. Gli assegnisti di ricerca possono vedersi affidare corsi parzialmente retribuiti o (sempre più spesso) a titolo gratuito, sicché la docenza rientra di fatto nelle mansioni di un assegnista, di frequente senza formalizzazione contrattuale. Infine, molti professori a contratto sono ricercatori precari che sopravvivono accumulando borse di studio, contratti di collaborazione alla ricerca e alla didattica, contratti di docenza in una o più sedi universitarie, lavori esterni più o meno occasionali: essi svolgono all’interno degli atenei una normale funzione di competenza del personale di ruolo, con contratti che per la natura e la continuità delle mansioni richieste nascondono un vincolo di subordinazione, a prescindere dalla particolare formula adottata dagli atenei (co.co.co., collaborazione occasionale, di rado tempo determinato). Una modifica e uniformazione dei regolamenti per la disciplina dei professori a contratto appare dunque urgente, non soltanto per riparare alle condizioni di vera e propria ingiustizia sociale subite dai docenti precari ma anche nell’interesse del sistema universitario e della collettività. Non ha infatti senso parlare della ricerca come risorsa strategica del paese o di atenei “prestigiosi”, quando larga parte dell’attività formativa è adempiuta da ricercatori/docenti precari con livelli retributivi quasi insussistenti, privi di diritti e tutele sociali, e per i quali non esiste una seria programmazione ordinaria del reclutamento. L’applicazione a partire dall’anno accademico 2008/2009 dei decreti ministeriali relativi ai nuovi corsi di studio di Laurea triennale e magistrale, i quali comporteranno inevitabilmente una riduzione delle docenze a contratto, potrebbe costituire l’occasione per mettere ordine. Se infatti l’obiettivo a lungo termine della Rete Nazionale Ricercatori Precari rimane quello di supplire alle carenze di organico degli atenei col reclutamento massiccio di nuovi ricercatori/docenti, riducendo così la precarizzazione e l’utilizzo della stessa docenza a contratto, da limitarsi a pochissimi casi in cui valga l’opportunità del ricorso alle competenze esterne, è pur vero che la situazione attuale richiede provvedimenti urgenti a breve termine, per restituire immediata dignità contrattuale ai docenti precari e per evitare il rischio della chiusura di molti corsi di laurea. La Rete Nazionale Ricercatori Precari propone dunque una riformulazione dello statuto dei professori a contratto ispirato ai seguenti criteri: - riconoscimento di tutte le mansioni svolte; - riconoscimento dei diritti sindacali minimi; - garanzia del legame tra ricerca e docenza; - possibilità di programmare le proprie attività nell’arco di almeno un anno; - accesso ai finanziamenti d'Ateneo e nazionali; da attuarsi secondo le seguenti norme attuative: - contratti di lavoro a tempo determinato di durata triennale, che specificano lo svolgimento di un monte ore di lezione per anno accademico (ad esempio 60), la piena titolarità dei corsi, le relative attività di ricevimento, esami e tesi; - selezione con apposito bando pubblico tramite valutazione comparativa dei titoli didattici e scientifici ed eventuale seminario pubblico dei candidati sulla propria attività di ricerca; - equiparazione della retribuzione perlomeno a quella di un assegnista di ricerca, con cadenza mensile del pagamento; - accesso ai finanziamenti d’Ateneo, ai rimborsi spese per missioni; possibilità di essere titolari di progetti di ricerca di interesse nazionale, all’interno dei quali una quota parte deve essere riservata a un fondo separato, non soggetto a cofinanziamento, per progetti con capofila personale non strutturato; - valutazione ex-post (dall’ANVUR?) delle attività didattiche e di ricerca svolte dal docente e sua assunzione a tempo indeterminato in caso di giudizio positivo; in ogni caso, al termine del triennio l’Ateneo non potrà usufruire di altri posti a tempo determinato se non avrà bandito un posto di docente/ricercatore a tempo indeterminato; - in linea con le disposizioni della Carta Europea del Ricercatore, riconoscimento esplicito nel testo di legge dell’attività svolta in qualità di docente a contratto come titolo in tutti gli ordini di concorso delle università italiane e europee, a partire dalla prima istituzione della docenza a contratto (si richiede un’analoga attenzione normativa esplicita anche in tutti gli altri testi normativi riguardanti l’arruolamento nelle università); - riconoscimento dell’attività di professore a contratto come titolo di servizio per tutti i concorsi delle strutture pubbliche e, in particolare, nella pubblica istruzione, a partire dalla prima istituzione della docenza a contratto. - nel quadro delle docenze affidate a personale non strutturato o esterno al singolo Ateneo, consentire una soglia massima del 10% da assegnare a liberi professionisti con partita IVA o a dipendenti di altri enti secondo modalità altre dalla presente proposta, ad esempio attraverso prestazione occasionale. Rete Ricercatori Precari - nodo di Siena
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