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Università e fondazioni: i riferimenti legislativi

Tra le proposte del nuovo ministro dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università - Mariastella Gelmini - c'è la trasformazione delle Università statali in Fondazioni.

I riferimenti normativi che regolano la costituzione delle Fondazioni Universitarie sono:

- l’art. 59, comma 2 e 3, dalle legge 388/2000 che recita:

"2. In particolare vengono promosse, sentiti rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università”.

e il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 2001, n.254 allegato.

Il Decreto chiarisce che:

"le università statali, di seguito denominate enti di riferimento, al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca, possono costituire, singolarmente o in forma associata, fondazioni di diritto privato [...]
Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fini di lucro ed operano esclusivamente nell'interesse degli enti di riferimento. [...]
Gli enti di riferimento esercitano nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull'effettiva coerenza dell'attività delle fondazioni con l'interesse degli enti medesimi. [...]
Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica ed operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. [...]

Le attività previste dal decreto per le Fondazioni sono:

1. Le fondazioni possono svolgere, a favore e per conto degli enti di riferimento, una o più delle seguenti tipologie di attività, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti:
a) l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
b) lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo :
1. alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca;
2. alla promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. alla realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4. alla promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
5. alla realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione degli enti di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale degli enti di riferimento;
6. alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale;
7. al supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di formazione a distanza.

Le fondazioni sono rappresentate da un Presidente e il loro governo è garantito da un Consiglio di Amministrazione:
1. Le fondazioni sono amministrate da un consiglio di amministrazione la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono disciplinati dai rispettivi statuti, fermo restando che:
a) il numero dei componenti è commisurato ai compiti della fondazione ed alle dimensioni degli enti di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il presidente;
b) è presieduto dal presidente della fondazione;
c) la maggioranza assoluta dei componenti è designata dagli enti di riferimento; d) almeno un componente è designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti dallo statuto.


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