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Ricercatore TD - università

Pubblichiamo una breve nota tecnica sul ricercatore a tempo determinato. Sulla base delle osservazioni presenti in questa nota e in base al lavoro che si svolge nei diversi Atenei, la RNRP mira costituire una figura contrattuale unica sul modello del tempo determinato che possa sostituire il ricorso alle molteplici forme contrattuali che caratterizzano il precariato universitario. Approfondimenti e due proposte operative le trovate nella sezione Archivio, a cura del nodo di Pisa e a cura del nodo di Torino. La proposta non è ancora la proposta della Rete, ma si configura tuttavia come una ottima bozza di lavoro collettivo frutto, peraltro, anche del contributo del nodo di Ferrara e di quello di Napoli.


NOTA TECNICA SULLA FIGURA DEL RICERCATORE UNIVERSTARIO A TEMPO DETERMINATO


Premessa:
I riferimenti legislativi cui fare riferimento sono riconducibili a tre fattispecie: a. la normativa finalizzata alla regolazione del lavoro subordinato a termine, sia italiana che europea b. la normativa finanziaria e regolamentare relativa all’autonomia universitaria c. la normativa legata alla procedure per il reclutamento e l’assunzione dei ricercatori universitari Ad oggi, la definizione vigente della figura del ricercatore a tempo determinato ha come fonte prevalente la Circolare Ministeriale del 17.03.1997 (prot. AGC/4.1 (7A) 678) a firma Berlinguer tesa a definire la “Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato. Opportunità di valersi della medesima facoltà per favorire l’accesso dei giovani alle attività della ricerca”. La Ministeriale attribuiva alla figura del ricercatore a tempo determinato compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti) ma con l'esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale era pertanto parametrato alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati e il contratto era commisurata all'attuazione del programma Le ragioni di opportunità dell’attivazione di una tale figura erano: a) l’età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l’inventiva e la vitalità nell'intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese; b) l’effetto negativo che l'inquadramento in ruolo e in uno stato giuridico di diritto pubblico, con tutte le relative garanzie e rigidità, produce sulla necessaria abilità e produttività delle attività di ricerca; c) l’affacciarsi sul mercato del lavoro di una generazione di laureati, tra i quali una fetta significativa in possesso del dottorato di ricerca, che hanno titoli, preparazione e energia per rilanciare la ricerca nazionale, con un potenziale che potrebbe essere dissipato tra lungaggini e pastoie burocratiche; d) l’urgenza per le Università di avviare programmi di ricerca temporanei anche in convenzione con soggetti terzi, distinti da attività di ricerca a carattere permanente. Quanto definito dalla circolare può essere considerato sufficiente, quanto ai riferimenti normativi, per l’attivazione della figura del ricercatore a tempo determinato, pur necessitando di essere aggiornato in riferimento al mutato quadro normativo e regolativo, particolarmente in relazione al D. lgs. 230 del 4 novembre 2005 “Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari” e alla “Carta Europea dei Ricercatori – Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori”.

Riferimenti giuridici A. regolazione del lavoro subordinato a termine Legge 28 aprile 1962, n. 230 “Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato” Stabilisce il principio che ogni contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato salvo eccezioni regolate sulla base di termini specifici definiti dalla legge che rendono possibile apporre un termine al contratto. Essa stabilisce i limiti formali e sostanziali all’apposizione di un termine al contratto di lavoro. Nell’articolo 5 essa stabilisce che “Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratti a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Legge 24 dicembre 1993, n.537 “Interventi correttivi di Finanza Pubblica”, legge finanziaria All’articolo 3, comma 23 essa faceva “divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi”, al comma stabiliva tuttavia che “La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie [sic]”.
D.Lgs 6 settembre 1999/70/CE relativo all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES che recepisce, integra e aggiorna quanto già stabilito per l’ordinamento italiano dalla Legge 230 del 1962 e dalla legge del 24 giugno 1997, n.196. Il Decreto è stato definitivamente posto in attuazione dal Decreto Legislativo 6 settembre 2001, n. 368 "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. Vedi in particolare: articolo 3 (Divieti: quando l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non sia ammessa); articolo 5 (Scadenza del termine e sanzioni. Successione dei contratti); articolo 6 (Principio di non discriminazione: 1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine); articolo 7 (Formazione: 1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro). Le successive leggi “Treu” (D.Lgs 24 giugno 1997, n.196) e 30 sul lavoro “Maroni” non hanno modificato il quadro relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Infine, la Legge 230/2005 (“Moratti”) al suo articolo 14 afferma che “per svolgere attività di ricerca e di didattica integrativa le università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possono instaurare rapporti di lavoro subordinato tramite la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, o, per le facoltà di medicina e chirurgia, del diploma di scuola di specializzazione, ovvero con possessori di laurea specialistica e magistrale o altri studiosi, che abbiano comunque una elevata qualificazione scientifica, valutata secondo procedure stabilite dalle università. I contratti hanno durata massima triennale e possono essere rinnovati per una durata complessiva di sei anni”. A differenza della Ministeriale Berlinguer, la Legge 230 stabilisce che “Il trattamento economico di tali contratti, rapportato a quello degli attuali ricercatori confermati, è determinato da ciascuna università nei limiti delle compatibilità di bilancio e tenuto conto dei criteri generali definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la funzione pubblica”. Infine, “il possesso del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione, ovvero l'espletamento di un insegnamento universitario mediante contratto stipulato ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, costituisce titolo preferenziale. L'attività svolta dai soggetti di cui al presente comma costituisce titolo preferenziale da valutare obbligatoriamente nei concorsi che prevedano la valutazione dei titoli”.

B. normativa finanziaria e regolamentare sull’autonomia universitaria La Legge 9 maggio 1989, n. 168 ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia degli Atenei prevedendo l'attribuzione della personalità giuridica, il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile; all'articolo 6, comma 2 della legge medesima si dispone altresì che “le Università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento”.

C. procedure per il reclutamento e l’assunzione dei ricercatori universitari La normativa relativa alle procedure per il reclutamento sono definite dalle seguenti leggi: Legge 3 luglio 1998, n.210 (Norme per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori); DPR 19 ottobre 1998, n.390; DPR 23 marzo 2000, n.117 (regolamento recante modifiche al DPR 98, n.230). Tuttavia le procedure per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato non devono necessariamente svolgersi secondo le stesse modalità del reclutamento dei ricercatori. Infatti, la Legge 230/2005 dispone che le Università, previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti, possano assumere ricercatori a tempo determinato. Le procedure devono quindi rispettare solamente le norme relative alla pubblicità degli atti e la valutazione comparativa di candidati potendo pertanto espletarsi sulla base di regolamenti d’Ateneo autonomi.

D. Ordinamento del lavoro D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, particolarmente l’artt. 3 comma 2“Il rapporto di impiego dei professori e dei, ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n.168, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992. n.421” e art. 5. “potere di organizzazione”.

Il Contesto Europeo
Si deve infine segnalare quanto affermato nella Raccomandazione della Commissione dell’11/3/2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e un Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori. La Raccomandazione pone tra i principi cui ispirare l’intervento a favore dei ricercatore: a. “Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di offrire ai ricercatori dei sistemi di sviluppo di carriera sostenibili in tutte le fasi della carriera, indipendentemente dalla loro situazione contrattuale e dal percorso professionale scelto nella R&S, e impegnarsi affinché i ricercatori vengano trattati come professionisti e considerati parte integrante delle istituzioni in cui lavorano” (preambolo, art.9). b. “I finanziatori o i datori di lavoro dei ricercatori dovrebbero, nel loro ruolo di «reclutatori», assumersi la responsabilità di offrire ai ricercatori procedure di selezione ed assunzione aperte, trasparenti e comparabili a livello internazionale” (preambolo, art. 14). Ad un tale fine essa impegna le istituzioni europee, nazionali e regionali affinché: (art. 7). “Gli Stati membri s’impegnino a garantire che i ricercatori beneficino di un’adeguata copertura sociale in funzione del loro status giuridico. Nell’ambito di tale contesto, occorrerebbe prestare particolare attenzione alla trasferibilità dei diritti pensionistici, di base o integrativi, per i ricercatori che si spostano all’interno dei settori privato e pubblico dello stesso paese e anche per quelli che cambiano paese nell’Unione Europea. Tali sistemi dovrebbero garantire che i ricercatori che nel corso della loro vita cambiano professione o interrompono la carriera, non perdano ingiustamente i loro diritti sociali”. Nella Carta Europea dei Ricercatori viene altresì affermato che “I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità”. Il Codice di Condotta per l’Assunzione dei Ricercatori consiste “in un insieme di principi generali e prescrizioni che dovrebbero esser applicati dai datori di lavoro e/o dai finanziatori quando nominano o assumono dei ricercatori. […] Le istituzioni e i datori di lavoro che sottoscrivono tale codice daranno prova del loro impegno ad agire in modo responsabile e giusto e a offrire condizioni quadro eque ai ricercatori, nel chiaro intento di contribuire allo sviluppo della Spazio europeo della ricerca”. I principi ispiratori sono il merito, la trasparenza, la mobilità, il riconoscimento dell’anzianità e dell’esperienza professionale.

RECLUTAMENTO A PROGETTO
E’ infine da sottolineare come l’accesso a finanziamenti per progetti di ricerca tanto a livello Europeo quanto nazionale sia favorita dall’assunzione di ricercatori altamente qualificati a tempo determinato con retribuzioni pari a quelle dei colleghi europei.

FIRB
I bandi FIRB, ad esempio, prevedono la stipula di contratti con giovani ricercatori o con ricercatori di chiara fama internazionale. Ai sensi dell’articolo 7, comma 6, e dell’articolo 8, comma 5, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell’8 marzo 2001, i costi per tali contratti sono riconosciuti al 100% (art.3, comma 5 bando 1 dic. 2006 - Prot. n. 2688/Ric./2006 - Ogni proposta progettuale dovrà prevedere l'inserimento, all'interno delle unità di ricerca coinvolte, di giovani ricercatori e/o di ricercatori di chiara fama internazionale, come specificato all'art. 4 del Decreto Ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004: “3. Ciascuno dei progetti ammessi agli interventi del FIRB deve ricomprendere, aggiuntivamente alle spese di personale di cui al precedente comma 2, anche contratti di collaborazione coordinata e continuativa e/o contratti di lavoro a progetto ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, stipulati, ai fini del migliore sviluppo delle attività, con giovani ricercatori e/o con ricercatori di chiara fama internazionale per un costo complessivamente non inferiore al 10% del costo del progetto. 4. I contratti stipulati con giovani ricercatori debbono prevedere un impegno a tempo pieno, non possono avere una durata inferiore ai tre anni, e possono essere assegnati a laureati di età non superiore ai 32 anni, a laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, a titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente. 5. I contratti di cui al precedente comma 4 debbono prevedere un livello retributivo minimo che, relativamente ai laureati di età non inferiore ai 32 anni, non sia inferiore a quanto previsto per l'assegno di ricerca e, relativamente ai laureati con documentata esperienza almeno triennale nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e ai titolari di dottorato di ricerca o di altro titolo di formazione post-laurea equipollente, non sia inferiore a quanto previsto per la figura del ricercatore universitario confermato e non sia superiore a quanto previsto per la figura del professore associato confermato”. La retribuzione è quindi fissata in una fascia che oscilla tra quella del ricercatore confermato a quella del professore Associato non confermato e non può essere inferiore ai 33 mesi uomo.
ERC – Bandi IDEAS
Nelle Guide for ApplicantsBandi Ideas è stabilito che la retribuzione media, in accordo con le leggi nazionali e regionali, deve garantire il pari trattamento dei ricercatori impegnati sul piano europeo. Il meccanismo di composizione del budget per i progetti può rendere necessario, in funzione delle quote di finanziamento per aree di spesa, la stipula di almeno 3 contratti TD modello Firb (125,000 euro triennali) per raggiungere il finanziamento minimo (0,4 M di euro) per il personale a contratto. Infine, la partecipazione a bandi internazionali VII°PQ sotto l’egida dello European Research Council prevede l’assunzione di personale a contratto secondo le norme vigenti nei singoli paesi purché rispettose dei principi della Carta Europea dei Ricercatori. Sebbene non vi siano vincoli espliciti sulle forme contrattuali, i meccanismi di attribuzione dei fondi sono premiali verso quei progetti che assicurino una adeguata retribuzione ai ricercatori a contratto. In particolare i bandi Ideas prevedono finanziamenti da un minimo di 100'000 a 400'000 euro annuali, per un massimo di 5 anni, fino ad un massimo di 2 M di euro per progetto. L’attribuzione dei fondi è basata su meccanismi di rimborso delle spese dirette (il 100%) e indirette in una misura forfetaria pari al 20% delle spese dirette. Le spese per il personale sono parte delle spese dirette e sono retribuite su base oraria. La piena partecipazione al progetto, nel caso non inusuale che esso preveda un team di ricerca e non richieda grandi spese per l’acquisto di attrezzature, sarà allora pagata in base ai mesi uomo di riferimento per l’impegno prestato. E’ evidente che in questi casi, posta una soglia minima di finanziamento di 100’00 euro annui, è necessario garantire la massima partecipazione possibile dei team members in termini di mesi uomo e quindi di garantire una retribuzione superiore a quella prevista per l’assegno di ricerca.
MARIE CURIE FELLOWSHIPS – PEOPLE
Nei bandi People, legati alla formazione e alla mobilità dei ricercatori, è chiaramente affermato che: “As a general rule researchers shall be appointed under an employment contract except in adequately documented cases or where national regulation would prohibit this possibility. When an employment contract cannot be provided, the researcher shall be recruited under a status equivalent to a fixed amount fellowship, provided that it is compatible with the national legislation and that adequate social security is provided (but not necessarily paid from the fellowship). As a general principle the choice of appointment type should be made in accordance with the best interests of the researchers. The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the recruitment of researchers offer a reference framework for the employment of researchers. In all cases, the hosts must ensure that the researcher is covered under the social security scheme which is applied to employed workers within the country of the contractor, or under a social security scheme providing an adequate protection and covering the researcher in every place of implementation of the IEF activities. The living allowance is a gross Community contribution to the salary costs of the fellow. Consequently, the net salary results from deducting all compulsory social security contributions (employee's contribution and employer's contribution, where applicable) as well as direct taxes (e.g. income tax) from the gross amounts”. Il contributo a favore della mobilità internazionale è di 800 euro mensili cui si debbono aggiungere extra collegati alle attività di ricerca e la piena garanzia dei diritti di previdenza e sicurezza sociale, il totale supera di gran lunga la retribuzione prevista per l’assegno di ricerca.

NOTE CONCLUSIVE
A tal fine, ad oggi la gran parte degli Atenei rende possibile due tipi di contrattualizzazione per ricercatori le cui che esulano dalla fattispecie dell’assegno di ricerca entrambe inidonee, sebbene non formalmente vietate, al reclutamento nei casi sopra indicati: a. borse di studio dipartimentali. Le borse di studio, anche quando avente ad oggetto un progetto di ricerca e gravante su fondi esterni, hanno infatti una durata massima di due anni vedi il D.R. 4137 - Regolamento per il conferimento delle borse di studio per attività di ricerca post-dottorato e per attività di perfezionamento all'estero di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398). Peraltro, la partecipazione è legata a soggetti aventi meno di 40 anni, limite non previsto dai bandi europei ed è prevista una subordinazione scientifica da un responsabile d’Ateneo che non è invece prevista dai bandi Europei. b. co.co.co In tutti i casi precedenti, sebbene l’ipotesi di un contratto co.co.co. non sia formalmente vietata, la fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa non si adatta alla realtà scientifica di un team member o di un ricercatore triennale risultando, peraltro, sul piano nazionale e internazionale penalizzante per il ricercatore configurandosi come “lavoro dipendente parasubordinato” piuttosto che come contratto di ricerca. Peraltro, le caratteristiche previdenziali e fiscali, le norme contrattuali fondate sulla prestazione di un’opera o un servizio predeterminati (D.R. 566), i regolamenti riguardanti l’accesso alle strutture dell’Ateneo, la “spendibilità scientifica” sul piano internazionale di una forma che non trova corrispettivi al livello internazionale rendono questa forma di “reclutamento” profondamente iniqua e lesiva del principio di reciprocità stabilito dalla Carta Europea dei Ricercatori.


Allegato 1
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA AGG/4./(7-A)/678/97 - Roma, 17 marzo 1997 AI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE - LORO SEDI
OGGETTO: Facoltà per le Università di procedere ad assunzioni a tempo determinato.
Opportunità di valersi della medesima Facoltà per favorire l'accesso dei giovani alle attività di ricerca.
In relazione a numerosi quesiti posti dalle Università al Ministero, ovvero anche informalmente rivolti all'amministrazione da parte di Rettori e presidi di Facoltà circa la normativa applicabile in materia di assunzioni di personale a tempo determinato, ritengo di dover svolgere alcune considerazioni sia sotto l'aspetto strettamente giuridico sia con riferimento alle opportunità per le Università nel momento presente. Sotto l'aspetto giuridico, vorrei anzitutto richiamare il principio costituzionale dell'autonomia universitaria quale fondamento di un sistema che deve costantemente adeguare e inventare idonei strumenti per raggiungere obiettivi di qualità della formazione, con il solo limite delle leggi dello Stato che lo riguardano. La legge 9 maggio 1989, n. 168 ha dato attuazione a tale principio prevedendo l'attribuzione della personalità giuridica, il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile agli atenei; all'articolo 5, comma 2 della legge medesima si dispone altresì che "le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino espresso riferimento". Ne deriva in linea generale una capacità di agire assai vasta, limitata dalle norme legislative predette e preordinata alle finalità istituzionali degli Atenei. Con riferimento più specifico alla tematica in oggetto occorre soffermarsi su due atti normativi di rango primario entrati in vigore quasi contemporaneamente: il decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, modificativo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e la legge 24 dicembre 1993. n. 537. In entrambi, rispettivamente all'articolo 17 (che ha modificato, tra l'altro l'articolo 36, comma 4, del decreto legislativo 29/93) e all'articolo 2, commi 23 e 24, si dispone il divieto alle pubbliche amministrazioni di assumere personale a tempo determinato per prestazioni superiori a tre mesi, con eccezione espressa per le istituzioni universitarie. Tale disposizione non e' stata successivamente modificata o integrata, mentre il collegato alla finanziaria 1997 (legge 23 dicembre l996, n. 662) ha previsto espressamente all'articolo 1, comma 46, una deroga per le istituzioni universitarie al blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Se ne può concludere che, nel quadro della capacità di agire prima indicata, nonché del perseguimento delle finalità istituzionali delle Università e delle leggi generali che regolano l'istituto dal rapporto di lavoro a tempo determinato (legge 18 aprile l962. n. 230), gli atenei passano ricorrere a tale fattispecie di assunzioni. Peraltro, con riferimento al personale tecnico-amministrativo, essa e' già prevista ai sensi del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1996, articolo l9, regolarmente registrato dalla Corte dei Conti. In ordine alle finalità istituzionali delle Università potrebbero pertanto darsi specifiche assunzioni a tempo determinato per 1e attività di insegnamento e di ricerca; con riferimento alle prime tuttavia la materia e già regolata da disposizioni legislative che espressamente fanno riferimento alle università (articoli 25 e 100 del D.P.R. 382 del 1980), cui pertanto occorre conformarsi (con la conseguenza che ogni ulteriore fattispecie al riguardo dovrà essere prevista per via legislativa). Rimane invece aperta la strada per contratti di lavoro a tempo determinato per contratti di ricerca. D'altra parte l'attivazione di nuovi contratti a tal fine, con particolare riguardo all'assunzione di giovani, appare assai opportuna per numerosi e validi motivi: a) l'età media elevata dei ricercatori di ruolo in servizio, che riduce la freschezza, l'inventiva e la vitalità nell'intraprendere strade nuove per il progresso scientifico e tecnologico del paese; b) l'effetto negativo che l'inquadramento in ruolo e in uno stato giuridico di diritto pubblico, con tutte le relative garanzie e rigidità, produce sulla necessaria abilita e produttività delle attività di ricerca; c) l'affacciarsi sul mercato del lavoro di una generazione di laureati, tra i quali una fetta significativa in possesso del dottorato di ricerca, che hanno titoli, preparazione e energia per rilanciare la ricerca nazionale, con un potenziale che potrebbe essere dissipato tra lungaggini e pastoie burocratiche; d) l'urgenza per le università di avviare programmi di ricerca temporanei anche in convenzione con soggetti terzi,distinti da attività di ricerca a carattere permanente. Al fine peraltro di non ripetere esperienze negative del passato si pongono all'attenzione degli atenei, alcune linee guida: a) stipulino i contratti in oggetto con riferimento ai predetti programmi di ricerca temporanei, con un inizio e una conclusione certa, anche allo scopo di non dare luogo nella sostanza a rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il prevedibile contenzioso che ne segue; b) considerata la necessaria organizzazione dell'attività' dei nuovi assunti nell'ambito di specifici e preordinati programmi di ricerca, i rapporti di lavoro che si instaurano sono di lavoro subordinato, con relativo trattamento provvidenziale e assistenziale,anche allo scopo di attirare giovani che intendono iniziare, in modo non precario una carriera lavorativa, pur nella disponibilità alla mobilità professionale e territoriale; c) la qualifica del personale da assumere e'quella di ricercatore a tempo determinato, con compiti di ricerca del tutto confrontabili con quelli del personale di ruolo (anche se riferiti a programmi temporanei e non permanenti) e con esclusione delle attività didattiche. La retribuzione e il trattamento previdenziale e assistenziale si parametrerà pertanto alla posizione iniziale dei ricercatori non confermati e il contratto dovrà avere durata commisurata all'attuazione del programma. occorrerà distinguere con chiarezza i contratti in oggetto con quelli di cui al citato Provvedimento del Consiglio dei Ministri, 4 aprile 1996, articolo19, comma 6 (contratti a termine per programmi di ricerca con personale tecnico fornito di laurea); conseguentemente saranno specificati i titoli di ammissione (dottorato di ricerca o titoli/preparazione/esperienze equivalenti); d) siano previste modalità, anche assai snelle,di valutazione comparativa degli aspiranti, con predeterminazione dei criteri di selezione, pubblicità e attenta motivazione degli atti. Il ministro Berlinguer


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