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Le Borse di studio dipartimentali o di ente per attività di ricerca
Per definizione, le borse di studio non sono contratti di lavoro. La legge istitutiva dell’assegno di ricerca avrebbe dovuto abolirle ma ciò non è avvenuto. Continuano quindi ad essere utilizzate perché per le amministrazioni sono economicamente più convenienti dell’assegno di ricerca. Si rifanno alla legge n. 398 del 30 novembre 1989 nella quale si prevede che le università “possano conferire borse di studio ai dottori di ricerca per attività di ricerca post-dottorato”. Le modalità di conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato accademico.
DURATA
Le borse di studio hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo scadere del primo anno e non sono rinnovabili.DIVIETO DI CUMULO TRA BORSE DIVERSE E INCOMPATIBILITÀ
Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di formazione o di ricerca dei borsisti. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. Questo significa che è possibile conseguirne un’altra su un programma di ricerca diverso. I borsisti non potrebbero essere impegnati in attività didattiche.REGIME FISCALE
In base alla legge istitutiva che rimanda alla legge n. 476 del 13 agosto 1984; le borse di studio sono esenti dall’Irpef. Sono parimenti esenti dall’Irap. Da ultimo l’articolo 10-bis D.LGS n. 446 del 15 dicembre 1997 (modificato con la finanziaria del 2003) prevede espressamente che “sono escluse dalla base imponibile (Irap) le somme di cui all’articolo 47, comma primo (tra cui le borse di studio), del medesimo testo unico esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile (Irap) le borse di studio e gli altri interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché dalle università, ai sensi delle legge 2 dicembre 1991 n. 390”.PREVIDENZA
Le borse di studio sono escluse da qualsiasi forma di previdenza, compresa la gestione separata.RETRIBUZIONE
In mancanza del decreto ministeriale che per la legge istitutiva avrebbe dovuto fissarne il minimo, gli importi sono regolati autonomamente dai diversi atenei, e si aggirano tra gli 850 e i 1.100 euro mensili lordi.LE BORSE CONFERITE DAGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA
Non sono regolate da una legislazione precisa. Per analogia andrebbero assimilate a quelle universitarie. Purtroppo però non godono delle agevolazioni fiscali previste per le borse universitarie in quanto non espressamente detassate. Sono quindi estremamente convenienti per l’amministrazione e poco o nulla per chi le riceve, in particolare perché non esiste un importo minimo. I loro importi si aggirano intorno ai 900 euro lordi.
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, Dec 30 2007, 8:07 AM EST
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