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Docenza a contratto Co.Co.Co.
Collaborazione occasionale o prestazione d’opera occasionale e i contratti d'insegnamento all'Università
La collaborazione occasionale o prestazione d’opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro autonomo che, rispetto all’attività del committente, oltre a non richiedere un coordinamento, si presenta saltuaria. Come per le collaborazioni coordinate e continuative la fonte normativa è quella degli articoli 2222 e seguenti del codice civile dedicati appunto alla prestazione d’opera (vedi p. 66) La circolare 5 del 2006 Dipartimento della funzione pubblica, già citata, dedica una parte specifica agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Questi ultimi sarebbero soggetti agli specifici limiti di spesa previsti dalla ultime due finanziarie non in ragione del contenuto della prestazione ma del carattere temporaneo della stessa e sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Per le amministrazioni pubbliche esistono oggi due tetti di spesa: il primo riferito a prestazioni temporanee e il secondo riferito alle collaborazioni coordinate e continuative il cui carattere distintivo sarebbe la continuità della prestazione e un potere di coordinamento dell’amministrazione rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro. In base a questa interpretazione verrebbe da dire che le cosiddette consulenze esterne le quali evidentemente non richiedono nessun tipo di incardinamento nell’organizzazione del lavoro devono configurarsi come prestazioni di lavoro autonomo tout court ed avere carattere temporaneo ed occasionale. Già in questo senso si era espressa la Corte dei Conti nell’Adunanza delle sezioni unite in sede di controllo del 15 febbraio 2005.
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI
L’iscrizione dei collaboratori occasionali alla gestione separata INPS, e il relativo versamento di contributi previdenziali, è stato introdotto dall’articolo 44, comma 2, della legge 326/2003. Il versamento dei contributi previdenziali, è previsto solo nel caso in cui il reddito annuo per lo svolgimento di tali attività occasionali sia superiore a 5.000 euro. In quest’ultimo caso il collaboratore deve iscriversi e versare i contributi, in base alle aliquote e secondo le modalità previste per la gestione separata dell’ INPS. In particolare è il committente il soggetto obbligato ad effettuare i versamenti contributivi all’INPS, ricordando che il contributo grava sempre per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore. Spetta invece al collaboratore segnalare al committente l’avvenuto superamento della soglia dei 5.000 euro che fa insorgere l’obbligo contributivo. Non è prevista copertura assicurativa, e sotto il profilo fiscale il lavoratore deve rilasciare, al pagamento, un documento chiamato comunemente “notula” in cui si certifica che il corrispettivo è stato assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la ritenuta non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore di lavoro che dovrà pagare sul compenso complessivo l’aliquota revista per il suo scaglione di riferimento, integrando quindi quanto già versato. Possono essere dedotte le spese sostenute per lo svolgimento dell’opera. I contratti di insegnamento possono essere prestazioni d’opera o collaborazioni coordinate e continuative. Per quanto non previsto nella disciplina riportata di seguito si rimanda ai paragrafi precedenti. La disciplina sui professori a contratto era regolata inizialmente dagli articoli 25 e 100 del DPR 11.7.1980, n. 382. In particolare si delinea la figura del professore a contratto per l’attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all’acquisizione di “significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario, ovvero risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale”. Si prevedeva inoltre che le università potessero avvalersi di professori a contratto anche per l’attivazione d’insegnamenti afferenti ai corsi ufficiali delle facoltà di nuova istituzione, introducendo però alcune condizioni: 1) gli insegnamenti attivabili con tale strumento sono quelli “ufficiali”, con ciò intendendosi quelli previsti nei piani di studio elaborati dalle Facoltà sulla base delle tabelle nazionali didattiche 2) deve trattarsi di facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, e /o di corsi che non hanno completato la relativa durata legale, così come previsto dalla corrispondente tabella nazionale Questa disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 1, 43 I contratti d’insegnamento nelle università Capitolo V comma 32, della legge 28.12.1995 n. 549, la quale ha consentito attraverso un decreto rettorale la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 25 del citato DPR n. 382/80, anche per l’attivazione di corsi ufficiali “non fondamentali o caratterizzanti nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto” a condizione che venga assicurata la copertura finanziaria a carico del bilancio di ateneo e che sussistano particolari e motivate esigenze didattiche”. Successivamente, il DM 21/02/1998 n. 242 ha regolamentato su scala nazionale gli incarichi di insegnamento nell’Università fissando in cinque anni più uno (dopo il primo) la durata degli stessi. L’articolo 1, consente alle università e agli istituti d’istruzione università statali di procedere alla stipula di contratti di diritto privato per l’attivazione di insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, di laurea e di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi. L’effetto di questa norma è dirompente, infatti comporta che tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio delle facoltà possano essere affidati con lo strumento del contratto di diritto privato (insegnamenti non solo opzionali, ma anche fondamentali o caratterizzati di singoli indirizzi di corso). La norma, quindi, amplia la portata sia dell’articolo 1, comma 32, della vigente legge n. 549/95, sia quella dell’articolo 100, lettera d) del DPR n. 382/80 tenuto conto he quest’ultima circoscriveva l’ambito di efficacia della norma ai soli corsi di laurea di nuova istituzione. Il presupposto per l’attivazione di tutti i contratti sia per corsi ufficiali che per moduli didattici, corsi integrati, seminari ecc. è rappresentato dalla sussistenza di particolari e motivate esigenze didattiche che andranno valutate dalle competenti autorità accademiche, sulla base della disciplina che sarà dettata dai singoli atenei. I contratti di insegnamento non possono essere stipulati con personale dipendente dagli Atenei, sia che appartengano al ruolo docente che a quello tecnico-amministrativo ovvero al ruolo dei ricercatori. L’articolo 2 demanda alle singole università l’adozione della disciplina per le procedure di stipula dei contratti sulla base di principi che dovrebbero essere finalizzati a garantire la trasparenza della selezione, la qualificazione professionale del docente e la verifica delle attività didattiche svolte in caso di rinnovo del contratto. In base ai criteri indicati nel decreto gli Atenei, dovranno garantire, da un canto la pubblicizzazione, anche attraverso appositi bandi di selezione, degli insegnamenti da coprire a contratto, dall’altro una vera e propria comparazione dei candidati attraverso una oggettiva valutazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti dagli stessi. Gli stessi regolamenti dovrebbero, in base al decreto, individuare, in via preventiva e oggettiva, le forme e le modalità della partecipazione del docente a contratto alle attività degli organi accademici, secondo criteri generali ed astratti, tenuto conto verosimilmente dell’impegno accademico richiesto in funzione del carico didattico e della rilevanza dell’insegnamento svolto dal docente stesso. Il decreto stabilisce inoltre la durata annuale del contratto e la sua rinnovabilità per non più di sei anni. Con il DDL Moratti n 3497 convertito in legge 43 2005 sullo stato giuridico della docenza si ripropone la figura del professore a contratto/ professore incaricato, riaffermando il ruolo che questa figura ha avuto nell‘Università fino agli anni Ottanta, quando l’incarico non aveva limiti temporali. La legge introduce la possibilità di stipulare “contratti di insegnamento anche pluriennali” o “contratti per attività di ricerca e di didattica integrativa” di durata massima, questi ultimi, pari a sei anni, non cumulabili con assegni di ricerca. L’assegno di ricerca o meglio assegno per la collaborazione ad attività di ricerca è istituito dalla legge 449/97 (Finanziaria 1998) per le Università, gli enti pubblici di ricerca, gli osservatori, l’Enea e l’Asi. Il presupposto per la sua attivazione è un bando pubblico ed una valutazione comparativa.
L'esperienza di S. sui contributi:
La collaborazione occasionale o prestazione d’opera occasionale si definisce per differenza rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative: si tratta, quindi, di una prestazione di lavoro autonomo che, rispetto all’attività del committente, oltre a non richiedere un coordinamento, si presenta saltuaria. Come per le collaborazioni coordinate e continuative la fonte normativa è quella degli articoli 2222 e seguenti del codice civile dedicati appunto alla prestazione d’opera (vedi p. 66) La circolare 5 del 2006 Dipartimento della funzione pubblica, già citata, dedica una parte specifica agli incarichi di studio, ricerca e consulenza. Questi ultimi sarebbero soggetti agli specifici limiti di spesa previsti dalla ultime due finanziarie non in ragione del contenuto della prestazione ma del carattere temporaneo della stessa e sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Per le amministrazioni pubbliche esistono oggi due tetti di spesa: il primo riferito a prestazioni temporanee e il secondo riferito alle collaborazioni coordinate e continuative il cui carattere distintivo sarebbe la continuità della prestazione e un potere di coordinamento dell’amministrazione rispetto alle modalità di esecuzione del lavoro. In base a questa interpretazione verrebbe da dire che le cosiddette consulenze esterne le quali evidentemente non richiedono nessun tipo di incardinamento nell’organizzazione del lavoro devono configurarsi come prestazioni di lavoro autonomo tout court ed avere carattere temporaneo ed occasionale. Già in questo senso si era espressa la Corte dei Conti nell’Adunanza delle sezioni unite in sede di controllo del 15 febbraio 2005.
ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI
L’iscrizione dei collaboratori occasionali alla gestione separata INPS, e il relativo versamento di contributi previdenziali, è stato introdotto dall’articolo 44, comma 2, della legge 326/2003. Il versamento dei contributi previdenziali, è previsto solo nel caso in cui il reddito annuo per lo svolgimento di tali attività occasionali sia superiore a 5.000 euro. In quest’ultimo caso il collaboratore deve iscriversi e versare i contributi, in base alle aliquote e secondo le modalità previste per la gestione separata dell’ INPS. In particolare è il committente il soggetto obbligato ad effettuare i versamenti contributivi all’INPS, ricordando che il contributo grava sempre per 2/3 sul committente e per 1/3 sul collaboratore. Spetta invece al collaboratore segnalare al committente l’avvenuto superamento della soglia dei 5.000 euro che fa insorgere l’obbligo contributivo. Non è prevista copertura assicurativa, e sotto il profilo fiscale il lavoratore deve rilasciare, al pagamento, un documento chiamato comunemente “notula” in cui si certifica che il corrispettivo è stato assoggettato alla ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la ritenuta non esaurisce tutti gli obblighi fiscali del prestatore di lavoro che dovrà pagare sul compenso complessivo l’aliquota revista per il suo scaglione di riferimento, integrando quindi quanto già versato. Possono essere dedotte le spese sostenute per lo svolgimento dell’opera. I contratti di insegnamento possono essere prestazioni d’opera o collaborazioni coordinate e continuative. Per quanto non previsto nella disciplina riportata di seguito si rimanda ai paragrafi precedenti. La disciplina sui professori a contratto era regolata inizialmente dagli articoli 25 e 100 del DPR 11.7.1980, n. 382. In particolare si delinea la figura del professore a contratto per l’attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all’acquisizione di “significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario, ovvero risultati di particolari ricerche, o studi di alta qualificazione scientifica o professionale”. Si prevedeva inoltre che le università potessero avvalersi di professori a contratto anche per l’attivazione d’insegnamenti afferenti ai corsi ufficiali delle facoltà di nuova istituzione, introducendo però alcune condizioni: 1) gli insegnamenti attivabili con tale strumento sono quelli “ufficiali”, con ciò intendendosi quelli previsti nei piani di studio elaborati dalle Facoltà sulla base delle tabelle nazionali didattiche 2) deve trattarsi di facoltà e corsi di laurea di nuova istituzione, e /o di corsi che non hanno completato la relativa durata legale, così come previsto dalla corrispondente tabella nazionale Questa disciplina è stata successivamente modificata dall’art. 1, 43 I contratti d’insegnamento nelle università Capitolo V comma 32, della legge 28.12.1995 n. 549, la quale ha consentito attraverso un decreto rettorale la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi dell’art. 25 del citato DPR n. 382/80, anche per l’attivazione di corsi ufficiali “non fondamentali o caratterizzanti nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto” a condizione che venga assicurata la copertura finanziaria a carico del bilancio di ateneo e che sussistano particolari e motivate esigenze didattiche”. Successivamente, il DM 21/02/1998 n. 242 ha regolamentato su scala nazionale gli incarichi di insegnamento nell’Università fissando in cinque anni più uno (dopo il primo) la durata degli stessi. L’articolo 1, consente alle università e agli istituti d’istruzione università statali di procedere alla stipula di contratti di diritto privato per l’attivazione di insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitari, di laurea e di specializzazione, ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi stessi. L’effetto di questa norma è dirompente, infatti comporta che tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio delle facoltà possano essere affidati con lo strumento del contratto di diritto privato (insegnamenti non solo opzionali, ma anche fondamentali o caratterizzati di singoli indirizzi di corso). La norma, quindi, amplia la portata sia dell’articolo 1, comma 32, della vigente legge n. 549/95, sia quella dell’articolo 100, lettera d) del DPR n. 382/80 tenuto conto he quest’ultima circoscriveva l’ambito di efficacia della norma ai soli corsi di laurea di nuova istituzione. Il presupposto per l’attivazione di tutti i contratti sia per corsi ufficiali che per moduli didattici, corsi integrati, seminari ecc. è rappresentato dalla sussistenza di particolari e motivate esigenze didattiche che andranno valutate dalle competenti autorità accademiche, sulla base della disciplina che sarà dettata dai singoli atenei. I contratti di insegnamento non possono essere stipulati con personale dipendente dagli Atenei, sia che appartengano al ruolo docente che a quello tecnico-amministrativo ovvero al ruolo dei ricercatori. L’articolo 2 demanda alle singole università l’adozione della disciplina per le procedure di stipula dei contratti sulla base di principi che dovrebbero essere finalizzati a garantire la trasparenza della selezione, la qualificazione professionale del docente e la verifica delle attività didattiche svolte in caso di rinnovo del contratto. In base ai criteri indicati nel decreto gli Atenei, dovranno garantire, da un canto la pubblicizzazione, anche attraverso appositi bandi di selezione, degli insegnamenti da coprire a contratto, dall’altro una vera e propria comparazione dei candidati attraverso una oggettiva valutazione dei requisiti scientifici e professionali posseduti dagli stessi. Gli stessi regolamenti dovrebbero, in base al decreto, individuare, in via preventiva e oggettiva, le forme e le modalità della partecipazione del docente a contratto alle attività degli organi accademici, secondo criteri generali ed astratti, tenuto conto verosimilmente dell’impegno accademico richiesto in funzione del carico didattico e della rilevanza dell’insegnamento svolto dal docente stesso. Il decreto stabilisce inoltre la durata annuale del contratto e la sua rinnovabilità per non più di sei anni. Con il DDL Moratti n 3497 convertito in legge 43 2005 sullo stato giuridico della docenza si ripropone la figura del professore a contratto/ professore incaricato, riaffermando il ruolo che questa figura ha avuto nell‘Università fino agli anni Ottanta, quando l’incarico non aveva limiti temporali. La legge introduce la possibilità di stipulare “contratti di insegnamento anche pluriennali” o “contratti per attività di ricerca e di didattica integrativa” di durata massima, questi ultimi, pari a sei anni, non cumulabili con assegni di ricerca. L’assegno di ricerca o meglio assegno per la collaborazione ad attività di ricerca è istituito dalla legge 449/97 (Finanziaria 1998) per le Università, gli enti pubblici di ricerca, gli osservatori, l’Enea e l’Asi. Il presupposto per la sua attivazione è un bando pubblico ed una valutazione comparativa.
L'esperienza di S. sui contributi:
Sono da qualche anno doc. a contratto a Cassino e in testa al contratto stascritto paro paro: "Contratto di collaborazione coordinata e continuativa -Professori a contratto". Ecc. ecc.; ogni anno pagano contributi ecc.Sono stata anche doc. a contratto a Trieste (solo 2006-2007) e nel contratto non si nomina la coll. co.co; la chiamano "prestazione d'operaintellettuale"; però non si è trattato di coll. occasionale (sulla quale siimpone solo la quota fiscale sul reddito), né di lavoro "autonomo" (non hopartita Iva); e lo deduco dallo sfalcio del compenso, che dalle 1600 eurolorde si è trasformato in ca. 1100 nette; vuol dire, che è stata applicatala disciplina del cococo. che prevede anche una quota a carico dellavoratore sui contributi previdenziali, quota inail ecc. ecc. Il contrattoinfatti rimanda all'art. 2 c. 26 della l. 335/95 ( "A decorrere dall'1gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso un'apposita Gestioneseparata, presso l'INPS, (.......) i titolari di rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa (....)").Quindi: al di là delle formulette sulle paginette dei contratti, quello checonta è la sostanza del rapporto tra i due contraenti, che sfocia unicamentepoi nelle voci che vanno a comporre il risultato economico finale. Se èstata pagata una quota di contributo previdenziale (quando non tutta) credoche non si sia di fronte a una prestazione occasionale di lavoro autonomo,come i triestini forse volevano farmi credere, ma ad una co.co.co.
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, Dec 23 2007, 5:08 AM EST
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