Assegno di RicercaThis is a featured page

Assegni di ricerca

CHE COS’È?
La circolare 12 marzo 1998, dedicata a chiarire le caratteristiche di questa particolare forma contrattuale, specifica che l’attività di ricerca svolta dal titolare dell’assegno deve avere carattere continuativo e non occasionale ed in rapporto di coordinamento con la complessiva attività del committente. Ha come oggetto la realizzazione di un programma di ricerca. Si svolge in piena autonomia senza orario di lavoro predeterminato. Quindi è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa finalizzato allo svolgimento di un’attività di ricerca.

TITOLARI
Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca con esclusione del personale di ruolo presso le strutture dove l’attività di ricerca deve essere svolta. Spesso nei bandi la partecipazione alla selezione è ristretta ai soli possessori della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, il che, in palese contraddizione con quanto avviene negli altri paesi, limita di fatto la mobilità nel settore della ricerca.

DURATA E SOSPENSIONI
Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Tale limite viene interpretato in maniera diversa dalle varie amministrazioni eroganti l’assegno di ricerca. In alcuni casi viene riferito alla persona che percepisce l’assegno, in altri al singolo contratto di assegno per l’attività di ricerca. Il regolamento del CNR ad esempio, in vigore dal maggio 2005, fissa la durata massima dell’assegno di ricerca in 3 anni più ulteriori 3, se il titolare non ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. La legge istitutiva degli assegni di ricerca non definisce alcuna durata minima. Alcune amministrazioni, dopo contrattazione con i sindacati, hanno inserito nei loro regolamenti una durata minima di 12 mesi. L’attività di ricerca e l’assegno possono essere sospesi senza retribuzione per servizio militare, gravidanza e malattia (vedi capitolo II per le indennità relative). Nella maggior parte dei regolamenti ciò non riduce la durata complessiva del contratto, ma in alcuni la sospensione non proroga la scadenza dell’assegno.

DIVIETO DI CUMULO E COMPATIBILITÀ
Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari di assegni. Non possono essere titolari degli assegni i lavoratori di ruolo presso le strutture dove l’attività di ricerca deve essere svolta cioè Università italiane, Osservatori astronomici, astrofici e vesuviano, Enti pubblici di ricerca, ENEA, ASI. Non sono previste dalla norma istitutiva e dalla nota esplicativa del ministero altre incompatibilità. I regolamenti che disciplinano per le singole amministrazioni l’assegno di ricerca spesso però introducono il divieto di svolgere altre attività lavorative di natura autonoma o subordinata. Le amministrazioni giocano evidentemente sul fatto che la legge istitutiva ha disposto espressamente che i contratti d’opera per prestazioni previste da programmi di ricerca siano compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello stato ed enti pubblici e privati mentre non esiste analoga disposizione per l’assegno di ricerca. Il titolare dell’assegno di ricerca può frequentare corsi di dottorato di ricerca, a patto che non percepisca la relativa borsa di studio. Il titolare dell’assegno, in servizio presso pubbliche amministrazioni, può essere collocato in aspettativa non retribuita.

FISCO
Dal punto di vista fiscale gli Assegni di Ricerca sono esenti da ritenute Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche). Pertanto il reddito proveniente dall’Assegno di Ricerca non va inserito nella dichiarazione dei redditi. L’assegnista che non percepisce altre forme di reddito non è dunque tenuto alla presentazione dei modelli 730 od “Unico”, ma è comunque riconosciuta la possibilità di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite, quali quelle per coniuge o figli a carico, oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata negli anni precedenti. L’assegno di ricerca era inizialmente soggetto all’Irap (l’imposta regionale sulle attività produttive). In seguito al D.LGS n 506 del 1999 è stato disposto che gli assegni attribuiti fino al 31 dicembre 1999 fossero esentati da tale imposta. La finanziaria del 2003 ha modificato questa norma capestro, abrogando il limite del 31 dicembre 1999. Gli assegni di ricerca e le altre borse esenti da Irpef non sono quindi soggetti all’Irap.

PREVIDENZA
Gli assegni di ricerca versano i contributi alla gestione separata (vedi quanto scritto per le collaborazioni coordinate e continuative).

ASSICURAZIONI
Nella legge istitutiva, incredibilmente, non è prevista copertura assicurativa da parte dell’ente o dell’ateneo che eroga l’assegno. Nella maggior parte dei bandi si specifica che l’assegnista è obbligato a fornire copia di una polizza assicurativa stipulata a proprio carico contro eventuali infortuni derivanti dall’attività di collaborazione e per la responsabilità civile verso i terzi.

REGOLAMENTO
Per la determinazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Ogni ateneo o ente pubblico di ricerca recepisce questi decreti, ma si dota anche di regolamenti autonomi per l’attribuzione e la gestione degli assegni di ricerca.

RETRIBUZIONE
Il decreto MIUR n. 121 dell’11/2/1998 determinava l’importo lordo annuo degli assegni di ricerca in una somma compresa tra un minimo di euro 12.911 (25 milioni di lire) e un massimo di euro 15.494 (30 milioni di lire), aggiungendo però la dicitura “comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’amministrazione erogante”. Quest’ultima frase si offriva ad ambiguità interpretative, per cui la maggior parte delle amministrazioni ha fatto rientrare in tale cifra anche le tasse a carico del committente (Irap e addizionali regionali e comunali) e la parte dei contributi che è a carico del datore di lavoro. Il successivo decreto MIUR n. 45 del 26/2/2004 ha posto fine a tale ambiguità in quanto, ridefinendo l’importo lordo annuale degli assegni di ricerca in una somma compresa tra un minimo di euro 16.138 ed un massimo di euro 19.367, specifica chiaramente che tale importo si intende al netto degli oneri a carico dell’amministrazione erogante.

FINANZIAMENTO
Salvo dove espressamente vietato dai regolamenti interni, gli assegni di ricerca possono essere banditi su fondi interamente d’istituto o d’ateneo, oppure in cofinanziamento con gli appositi fondi stanziati dal MIUR, oppure su fondi esterni stanziati per specifici progetti di ricerca.

ACCESSIBILITÀ AI FINANZIAMENTI PER LA RICERCA
Anche se non viene specificato in alcun documento ufficiale, di fatto i titolari di assegno di ricerca, così come i collaboratori coordinati e continuativi che operano nella ricerca, non possono presentare propri progetti di ricerca e non hanno accesso in prima persona ai bandi di finanziamento (es. fondi PRIN, MIUR, Unione Europea, ecc…), che sono riservati al personale dipendente dell’Istituzione che beneficia del finanziamento e che ne anticipa l’erogazione. Possono invece avere accesso ai fondi specificamente riservati ai giovani ricercatori. Analogamente, e in diretta conseguenza di ciò, nella maggior parte degli enti e degli atenei, difficilmente gli assegnisti risultano ufficialmente coordinatori dei progetti di ricerca che portano avanti, con grave danno per la loro carriera.


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